HOLITIME TOUR OPERATOR in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio parti-colarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di Holinet S.r.l. Per le garanzie Bagaglio e Assistenza alla Persona le condizioni sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo, che sarà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Bagaglio:l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tu-nisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato a Mondial Assistance. Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona"
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni ope-ranti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.
2. Forma delle Comunicazioni Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Rinvio alle Norme di Legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
4. Diritto di Surroga Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare seguito a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie) Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: quarantene;
epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
- chiusura di scuole,
- chiusura di aree pubbliche,
- limitazione di trasporti pubblici in città,
- limitazioni al trasporto aereo.
6. Esagerazione Dolosa del Danno L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto imme-diato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annulla-mento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
GARANZIE
1. BAGAGLIO - Effetti Personali
1.1 Oggetto Mondial Assistance indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale. In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo assicurativo, Mondial Assistance rimborserà all’Assicurato le spese do-cumentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.
1.2 Esclusioni La garanzia non è operante per i danni:
• a) agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
• b) derivanti o imputabili a:
◦ rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
◦ bagnamento e colaggio di liquidi;
• c) verificatisi quando:
◦ il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
◦ il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
◦ il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;
• d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;
• e) esplosioni nucleari, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
• Sono inoltre esclusi i seguenti beni: f) denaro in ogni sua forma;
• g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito;
• h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
• i) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
• l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
• m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.
1.3 Criteri e Limiti di Indennizzo L’indennizzo verrà corrisposto:
• a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod.Civ.;
• b) con il limite per oggetto di € 150,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea docu-mentazione;
• c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
• d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
2. ASSISTENZA ALLA PERSONA
2.1 Oggetto Mondial Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
• a) consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell’Assicurato;
• b) invio gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l’urgenza della prestazione, La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento in ambu-lanza al centro di pronto soccorso più vicino;
• c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza;
• d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
• e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato.
L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo. Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per: - distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne im-pediscano la prosecuzione; - malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
• f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
• g) spese mediche. La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a:
• € 5.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
• € 500,00 viaggi con destinazione Italia delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimite per le rette di degenza di € 250,00 al giorno. Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
Nel limite del capitale assicurato, Mondial Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a:
• € 2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
• € 500,00 viaggi con destinazione Italia delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; 3) al rimborso fino a:
• € 1.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
• € 500,00 viaggi con destinazione Italia delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
• per cure ambulatoriali,
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti;
I RIMBORSI SARANNO EFFETTUATI CON L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI € 50,00 PER SINISTRO
• h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento;
• i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato da Mondial Assistance, nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
• l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompe-re il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
• m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Mondial Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
• n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massi-mo di € 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedalie-ro o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
• o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
• p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;
• q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
• r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
• s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma;
• t) anticipo di denaro fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie banca-rie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
• u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
• v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di € 500,00.
2.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
• a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza pre-viste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell’art. 3.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Rico-vero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
• b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medi-co/chirurgici;
• c) interruzione volontaria della gravidanza;
• d) cure riabilitative;
• e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
• f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
• g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
• h) espianti e/o trapianti di organi;
• i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
• j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previ-sti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
• k) guerra anche civile, che coinvolga l’Assicurato dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;
• l) esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
• m) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifi-chino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
2.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
• a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicu-rato e di eventuali sottolimiti. La garanzia “Pagamento delle spese” di cui all’art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fer-mo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”;
• b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con: - aereo di linea (classe economica); - treno di prima classe;
• c) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato; - pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
• d) Mondial Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
• e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
• f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Mondial Assistance e/o dei magistrati e-ventualmente investiti dell’esame dell’evento.
3. IN CASO DI SINISTRO
3.1 Obblighi dell'Assicurato L'Assicurato (o chi per esso) deve:
BAGAGLIO
• a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando:
◦ le circostanze dell'evento;
◦ i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito e il codice IBAN;
• b) allegare:
◦ indicazione del numero di polizza 183304;
• in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:
◦ rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
◦ copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
◦ copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
◦ risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
◦ elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
◦ ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
• in caso di furto, scippo o rapina:
◦ copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
◦ nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
• indicazione del numero di polizza 183304;
• dati anagrafici, Codice Fiscale e recapito.
Per richieste di rimborso spese mediche direttamente sostenute
• a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando:
◦ le circostanze dell'evento;
◦ i dati anagrafici, il Codice il recapito, il nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IIBAN;
• b) allegare
◦ indicazione del numero di polizza 183304
◦ certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
◦ originale delle spese effettivamente sostenute.
Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
“TABELLA CAPITALI ASSICURATI”
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Servizio Liquidazione Danni P.le Lodi, 3 - 20137 Milano
Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione
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Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997. La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
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2. Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto Ogni diritto dell’’Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorni in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
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3. Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella rela-tiva al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Avvertenze La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata alla Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda alla Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza. Si raccomanda inoltre di inserire la presente nota anche nei documenti contrattuali (libretti, certificati, leaflet, ecc… ) destinati ad eventuali terzi beneficiari, qualora diversi dalla contraente.